Art. 5.
(Contenuto dello statuto).

      1. In attuazione del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve contenere, a pena di invalidità dello stesso, precise indicazioni su:

          a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte dell'assemblea generale degli iscritti;

          b) la composizione e le modalità di convocazione dell'assemblea generale degli iscritti;

          c) le modalità di partecipazione al voto di ciascun iscritto in modo libero ed eguale, nonché l'effettiva segretezza del voto, ove richiesto;

          d) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito politico;

 

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          e) i diritti e i doveri degli iscritti, e i relativi organi di garanzia;

          f) i criteri atti a garantire il pluralismo interno e la partecipazione delle minoranze a tutti gli organi collegiali nonché alle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, in misura corrispondente alla consistenza delle minoranze medesime;

          g) le norme atte a evitare che un sesso prevalga sull'altro nella composizione degli organismi dirigenti, negli organi di garanzia, nonché nelle candidature alle elezioni;

          h) la temporaneità degli incarichi di partito e il numero limitato di mandati nella stessa carica;

          i) l'incompatibilità tra la partecipazione ad organi esecutivi del partito politico e la titolarità di cariche istituzionali e amministrative;

          l) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;

          m) le modalità di selezione delle candidature da presentare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione.

      2. Le risorse di cui all'articolo 4 sono ripartite in proporzione tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito politico, in modo da garantire il pluralismo interno nell'accesso alle risorse disponibili.